
In breve: L’accessibilità del sito web è obbligatoria dal 28 giugno 2025 per chi vende online ai consumatori: lo chiede l’European Accessibility Act, recepito in Italia con il D.Lgs. 82/2022. Sono escluse le microimprese che forniscono servizi (meno di 10 persone e fatturato o bilancio fino a 2 milioni). Il riferimento tecnico sono le regole WCAG.
Fino a poco tempo fa l’accessibilità di un sito web era un obbligo quasi solo per la pubblica amministrazione e per le grandi aziende. Con l’European Accessibility Act le cose sono cambiate: riguarda anche molti negozi online privati.
In questa guida ti spiego, in modo semplice, chi è obbligato, chi no, cosa significa in pratica “sito accessibile” e cosa controllo sui siti e sugli e-commerce che realizzo. Non è una consulenza legale: per il tuo caso specifico confrontati con un professionista.
Cos’è l’European Accessibility Act e da quando vale
L’European Accessibility Act è la direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità di prodotti e servizi. L’Italia l’ha recepita con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, che ha effetto dal 28 giugno 2025.
Il decreto riguarda prodotti come computer, smartphone e terminali di pagamento, e servizi come banca per i consumatori, trasporto passeggeri, e-book e commercio elettronico. Per chi ha un sito, quest’ultimo è il punto che conta di più. A vigilare sui servizi è l’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale), che a marzo 2026 ha pubblicato le Linee guida sull’accessibilità dei servizi.
Chi deve rispettarlo e chi è escluso
Chi vende online ai consumatori
Il decreto definisce i servizi di commercio elettronico come quelli “forniti a distanza, tramite siti web e servizi per dispositivi mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore al fine di concludere un contratto di consumo”. In parole semplici: un negozio online, un sito di prenotazione con pagamento, un’app per acquistare. Se vendi solo ad altre aziende il discorso cambia, perché la definizione parla di contratti con i consumatori.
Le microimprese che forniscono servizi
L’articolo 3 dice che “le microimprese che forniscono servizi sono esentate” dai requisiti di accessibilità. Per il decreto è microimpresa chi occupa meno di 10 persone e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Molti piccoli negozi online rientrano qui, ma il calcolo va fatto con il commercialista: dipendenti, fatturato e bilancio si leggono secondo regole precise.
| Situazione | Obbligo dell’Accessibility Act |
|---|---|
| E-commerce rivolto ai consumatori, impresa con 10 o più persone | Sì, dal 28 giugno 2025 |
| E-commerce rivolto ai consumatori, microimpresa | No, è esentata (resta consigliato) |
| Sito vetrina senza vendita online | In genere no, se non rientra in altri servizi del decreto |
| Vendita solo ad aziende (B2B) | In genere no: da verificare caso per caso |
| Pubblica amministrazione | Sì, già con la Legge 4/2004 e le linee guida AgID |
Anche quando non c’è l’obbligo, un sito accessibile conviene: lo usano meglio le persone anziane, chi naviga da telefono sotto il sole, chi ha una disabilità temporanea. E molte delle stesse correzioni aiutano Google a capire le pagine.
Cosa vuol dire, in pratica, “sito accessibile”
Il decreto rimanda ai requisiti del suo allegato I e alle norme tecniche armonizzate. Per il web il riferimento usato in Europa è la norma EN 301 549, che richiama le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) del W3C. Sono regole verificabili, non opinioni. Ecco i controlli che faccio per primi:
- testi alternativi per le immagini che contano (prodotti, schemi, pulsanti con icone);
- titoli in ordine: un solo titolo principale per pagina, poi sottotitoli senza salti;
- contrasto sufficiente tra testo e sfondo, anche nei pulsanti e nei prezzi scontati;
- navigazione da tastiera: menu, filtri, carrello e checkout devono funzionare anche senza mouse, con il punto attivo sempre visibile;
- moduli chiari: ogni campo con la sua etichetta, errori spiegati a parole e non solo con il colore rosso;
- testo ingrandibile fino al 200% senza che la pagina si rompa;
- video e audio con sottotitoli quando trasmettono informazioni;
- banner dei cookie e finestre che si chiudono anche da tastiera e non intrappolano chi usa un lettore di schermo.
Gli strumenti automatici trovano una parte dei problemi, non tutti. Per esempio possono dirti che un’immagine non ha il testo alternativo, ma non se quello scritto ha senso. Per questo, oltre ai controlli automatici, provo il sito con la sola tastiera e con un lettore di schermo.
Le informazioni sull’accessibilità da pubblicare
Chi è obbligato non deve solo sistemare il sito. L’articolo 12 chiede di preparare le informazioni previste dall’allegato IV, “indicando le modalità con le quali sono soddisfatti requisiti di accessibilità”, e di renderle disponibili al pubblico in forma accessibile. In pratica serve una pagina che descrive il servizio, spiega come è stato reso accessibile e indica a chi rivolgersi. Queste informazioni vanno conservate finché il servizio è attivo e aggiornate quando il sito cambia.
Periodo transitorio, eccezioni e sanzioni
Ci sono tre punti che creano spesso confusione:
- periodo transitorio: l’articolo 25 consente di continuare a usare fino al 28 giugno 2030 i prodotti già usati prima per fornire il servizio, e di mantenere fino alla scadenza (al massimo cinque anni) i contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025. Non leggerlo come una proroga generale per il sito: se pensi di rientrarci, chiedi conferma al tuo consulente;
- onere sproporzionato: l’articolo 13 permette di non applicare un requisito se costa troppo rispetto alle dimensioni dell’impresa, ma la valutazione va documentata, conservata e rinnovata almeno ogni cinque anni;
- sanzioni: per chi non rispetta i requisiti l’articolo 24 prevede una sanzione amministrativa da 5.000 a 40.000 euro, tenendo conto della gravità e del numero di utenti coinvolti.
Come lavoro sull’accessibilità nei siti che realizzo
Nei siti che realizzo parto dalle basi che si vedono nel codice: titoli in ordine, contrasti leggibili, testi alternativi, moduli e menu usabili da tastiera. Sui portali per enti e destinazioni turistiche, come nei siti per le DMO, seguo le linee guida AgID richieste alla pubblica amministrazione.
Su un e-commerce già online il primo passo è un controllo delle pagine che portano alla vendita: home, categoria, scheda prodotto, carrello e checkout. Spesso i problemi vengono dal tema o dai plugin, e a volte conviene valutare un restyling del sito invece di inseguire le correzioni una per una. Se invece stai progettando un negozio da zero, è il momento giusto: leggi anche cosa fare per aprire un e-commerce. Lo stesso vale per un sito professionale: anche senza obbligo, un sito accessibile è più facile da usare per tutti.
L’accessibilità è solo uno degli obblighi di un sito che vende online: partita IVA, dati societari, privacy, cookie e condizioni di vendita li trovi negli obblighi di legge per il sito aziendale.
Domande frequenti sull’accessibilità del sito web
Il mio sito vetrina deve rispettare l’European Accessibility Act?
In genere no: l’obbligo riguarda soprattutto chi vende online ai consumatori e gli altri servizi elencati dal D.Lgs. 82/2022. Rendere accessibile anche un sito vetrina resta comunque una buona scelta.
Sono una microimpresa: sono davvero esentato?
Sì, se fornisci servizi e hai meno di 10 persone e un fatturato o un totale di bilancio annuo fino a 2 milioni di euro. Fai verificare i numeri al commercialista.
Basta installare un plugin o un widget per l’accessibilità?
No. Un widget può aggiungere comandi come l’ingrandimento del testo, ma non corregge titoli, contrasti, moduli e navigazione da tastiera: quelli vanno sistemati nel sito.
Chi controlla e cosa rischio?
Per i servizi vigila l’AgID. Il decreto prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 40.000 euro per chi non rispetta i requisiti.
Ogni quanto va controllata l’accessibilità?
Dopo ogni modifica importante (nuovo tema, nuovi plugin, nuovo checkout) e comunque periodicamente: un sito accessibile oggi può smettere di esserlo dopo un aggiornamento.




